Colf e badanti, anzitutto. E tutti i rapporti di lavoro irregolare nei settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura. Il “decreto rilancio”, entrato in vigore il 19 maggio scorso, ha previsto la possibilità di far emergere il “sommerso” mediante la regolarizzazione dei lavoratori italiani, comunitari e stranieri extracomunitari. I primi interessati, anche in virtù dei numeri (sarebbero più di un milione gli irregolari, in netta maggioranza donne), sono coloro che sono impegnati nell’assistenza alla persona e nel lavoro domestico. Il rapporto di lavoro irregolare deve essere iniziato prima del 19 maggio scorso e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione della domanda.

A inoltrare l’istanza debbono essere i datori di lavoro (italiani, comunitari o stranieri in possesso di carta di soggiorno) che intendono concludere un contratto con cittadini presenti sul territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto irregolare in corso con cittadini stranieri. Il lavoratore straniero da regolarizzare deve essere presente in Italia prima dell’8 marzo, dimostrandolo attraverso il rilievo delle impronte digitali o in base alla dichiarazione di presenza, o di essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici.

Le domande vanno presentate all’Inps (per i lavoratori italiani o comunitari), allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura (per i lavoratori stranieri extracomunitari), in Questura (per il rilascio di permessi di soggiorno temporanei ai lavoratori stranieri con contratto di lavoro scaduto dal 31 ottobre 2019 in poi). Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 15 luglio prossimo.

Per la domanda è previsto il pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore (italiano, comunitario o extracomunitario). Per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro stipulato con un lavoratore extracomunitario, in particolare, è previsto il pagamento di un ulteriore contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le modalità di pagamento saranno stabilite con un prossimo decreto interministeriale.

Il provvedimento del governo stabilisce anche i requisiti reddituali del datore di lavoro. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico, il reddito imponibile è di 20 mila euro annui se composto da un solo percettore di reddito, o non inferiore ai 27 mila annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. I limiti di reddito s’intendono riferiti al nucleo familiare della persona che presenta l’istanza; al raggiungimento di questi limiti possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il secondo grado (anche se non conviventi). Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale (assegno invalidità, indennità di accompagnamento). La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro domestico affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza che effettua la dichiarazione di emersione di un unico addetto alla sua assistenza.

Il decreto rilancio ha previsto anche la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno temporanei ai non comunitari. Questo permesso dura sei mesi e viene riconosciuto a chi può dimostrare di aver lavorato in uno dei tre settori individuati dal decreto e a cui il permesso di soggiorno sia scaduto dal 31 ottobre 2019 in poi. Le domande vanno presentate in Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei ai lavoratori stranieri con contratto di lavoro scaduto dal 31 ottobre 2019 in poi. Riguardo il pagamento, infine, è previsto un contributo forfettario di 130 euro a carico del lavoratore interessato.

Per informazioni e assistenza nella presentazione delle domande, ricordiamo a lavoratori e datori di lavoro che possono anzitutto rivolgersi per la presentazione della domanda di emersione al patronato Inca, per informazione e consulenza ai nostri uffici territoriali.

Fonte consorzio nazionale CAAF Cgil