Avete svolto interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati al risparmio energetico oppure all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia? Se la risposta è sì, occorre sapere che per beneficiare della detrazione del 50 per cento è indispensabile inviare una comunicazione all’Enea. L’obbligo di inviare i dati relativi a questo tipo di interventi, introdotto dalla legge di bilancio 2018, è finalizzato a monitorare e valutare l’effettivo risparmio energetico conseguito a seguito dei lavori realizzati sugli edifici. L’Enea, incaricata del monitoraggio, elabora le informazioni trasmesse dai contribuenti, inviando successivamente una relazione sui dati raccolti ai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il 21 novembre scorso l’Enea ha aggiornato il proprio sito internet per consentire l’inoltro on line dei dati. L’invio deve avvenire di regola entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

E’ possibile inviare la comunicazione relativa sia agli interventi conclusi nel 2018 che nel 2019:

  • per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) ricade nel periodo compreso tra 1° gennaio e 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni (in scadenza il 19 febbraio 2019) è stato prorogato in un primo tempo al 21 febbraio e successivamente al 1° aprile;
  • per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra 1° gennaio e 11 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati decorre dall’11 marzo.

Le comunicazioni vanno inviate attraverso il sito https://detrazionifiscali.enea.it/, scegliendo bonus casa 2018 o 2019.

Cosa succede se la comunicazione non viene inviata nei termini? La normativa non ha espressamente previsto la decadenza dal diritto alla detrazione in caso di omessa o tardiva trasmissione dei dati all’Enea. Pertanto, in questo caso, siamo ancora in attesa di un pronunciamento da parte dell’Agenzia delle entrate.

È anche utile sapere che la comunicazione dei dati all’Enea non deve essere presentata per qualsiasi intervento di recupero del patrimonio edilizio, ma solo per i lavori finalizzati al risparmio energetico o all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette e per i quali, ai fini dei benefici fiscali, è indispensabile acquisire idonea documentazione attestante il conseguimento del risparmio energetico.

La comunicazione dovrà essere presentata anche in caso di acquisto di elettrodomestici di classe energetica A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di classe A in caso di forni, a condizione che per le spese sostenute nel 2018 i lavori di ristrutturazione siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2017, mentre per le spese sostenute nel 2019 i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2018.

A disposizione dei lettori l’elenco dei lavori che obbligano all’invio della comunicazione, valido per le spese sostenute nel 2018 e 2019.

Il contribuente può autonomamente comunicare i dati all’Enea (è indispensabile possedere un indirizzo mail) oppure può rivolgersi a un Caaf Cgil che, oltre a garantire informazioni e assistenza per l’invio dei dati, potrà fornire un servizio di consulenza su adempimenti e documentazione da conservare al fine di beneficiare delle detrazioni del 50 e del 65 per cento.

(Fonte CAF CGIL Nazionale)