L’art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti con età non superiore a 36 anni e con ISEE non superiore a € 40.000, con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022. La L. 234/2021 (“Legge di Bilancio 2022”) ha prorogato le agevolazioni agli atti stipulati fino al 31.12.2022.
Le agevolazioni sono relative a:

  • atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
  • atti traslativi costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e abitazione relativi alle stesse;

 

e consistono nell’esonero dal pagamento: dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

  •  in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti o denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
  • in compensazione nel mod. F24.

È inoltre previsto che i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell’atto di finanziamento, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25%.

Maggior informazioni rivolgendosi presso i nostri uffici territoriali.