Teo risponde

Domande frequenti IMU

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

L’IMU non è dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze, tranne quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, e l’esenzione spetta nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Sono previste riduzioni in caso di fabbricati concessi in comodato, fabbricati inabitabili, fabbricati locati a canone concordato, in presenza di determinati requisiti, per il fabbricato tenuto a disposizione da pensionati residenti all’estero.

Per abitazione principale si intende  l’immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto   edilizio   urbano   come   unica   unita’ immobiliare, nel quale il possessore e i componenti  del  suo  nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la  dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili  diversi  situati  nello stesso comune o in comuni diversi, le agevolazioni per  l’abitazione  principale  e per le relative  pertinenze  in  relazione  al  nucleo  familiare  si applicano  per  un  solo  immobile. Si ritiene necessaria la presentazione di una dichiarazione IMU al fine di segnalare al comune su quale, tra i diversi immobili, si intende fruire delle agevolazioni per abitazione principale.

Il soggetto passivo dell’imposta è il proprietario

In primo luogo va individuata la base imponibile che è data dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%. Il valore ottenuto deve essere moltiplicato per dei coefficienti previsti per legge che variano in base alla categoria catastale. Al valore ottenuto si devono moltiplicare dei coefficienti previsti per legge che variano in base alla categoria catastale. Infine, alla base imponibile ottenuta si applicano le aliquote deliberate dal Comune entro la data fissata da norme statali.

L’imposta è dovuta per l’anno in corso e viene calcolata in proporzione alla percentuale di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l’anno in corso.

Il versamento dell’imposta è effettuato attraverso:

  • il modello F24;
  • Il bollettino postale;
  • la piattaforma PagoPA.