Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione dei redditi, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

  • presentare, esclusivamente a un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre un nuovo modello “730 integrativo” esibendo la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
  • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2022, utilizzando l’eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2022 può essere presentato: entro il 30 novembre (correttiva nei termini); oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2023 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa); oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

E’ possibile presentare a un Caf, a un professionista abilitato o all’Agenzia delle Entrate entro il 25 ottobre un nuovo modello “730 integrativo” anche nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2022 presentandolo: entro il 30 novembre (correttiva nei termini); oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2023 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa); oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

Quando dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente deve pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 ordinario e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 ordinario.