LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 730/2023
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE
La Legge di “Bilancio 2022” ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2022, alcune misure finalizzate alla riduzione della pressione fiscale, apportando rilevanti modifiche alla determinazione dell’imposta lorda IRPEF (scaglioni ed aliquote) e alle detrazioni per produzione di reddito da lavoro e pensione.
Inoltre, il Decreto Legislativo n. 230/2021, che istituisce a decorrere dal 1° marzo 2022 l’assegno unico universale per i figli a carico (AUUF), ha modificato le disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 Tuir) che a decorrere dal 1.03.2022 si applicheranno esclusivamente per il coniuge, per i figli di età pari o superiore a 21 anni e per altri familiari a carico.
Sia le detrazioni per produzione di reddito da lavoro/pensione che quelle per carichi di famiglia qualora non riconosciuti dal datore di lavoro in busta paga oppure riconosciuti per importi non spettanti vengono conguagliati nella dichiarazione dei redditi.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Dal 1° gennaio 2022 il trattamento integrativo (ex Bonus Irpef) è riconosciuto nella misura massima di Euro 1.200 ai lavoratori che hanno un reddito complessivo non superiore a Euro 15.000 e che hanno un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo superiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente. Se il reddito complessivo è superiore a Euro 15.000 e fino a Euro 28.000, il trattamento integrativo può spettare solo in presenza di determinate detrazioni, nella misura pari alla differenza tra la somma di queste detrazioni e l’imposta lorda e sempre nella misura massima di Euro 1.200. Le detrazioni di cui occorre tenere conto sono le detrazioni per carichi di famiglia, per lavoro dipendente oltre che quelle relative a interessi passivi su mutui prima casa stipulati entro il 2021 e spese sanitarie sostenute fino al 2021 e rateizzate; inoltre detrazioni per spese di recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico, bonus mobili e detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31.12.2021 e rateizzate.
COMPARTO SICUREZZA
E’ stato ricondotto a 491,00 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (personale militare delle Forze armate e personale delle Forze di polizia).
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
È riconosciuta una detrazione nella misura del 75% per le spese documentate e sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative ad interventi specificatamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, realizzati su edifici già esistenti.
La detrazione è ripartita fra gli aventi diritto in cinque quote annuali e viene calcolata su un ammontare complessivo di spesa che varia in funzione del numero di unità immobiliari di cui è composto l’edificio.
BONUS MOBILI
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è stato ricondotto a 10.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della detrazione. Inoltre per le spese sostenute nel 2022 si deve tenere conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici: classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie, classe F per frigoriferi e congelatori.
DETRAZIONE BONUS FACCIATE
È stata ridotta dal 90 al 60 per cento la detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti; la detrazione viene recuperata in 10 rate di pari importo.
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, SPESE PER ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI, RISPARMIO ENERGETICO
SONO STATE PROROGATE PER IL 2022:
- le detrazioni del 50% per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- le detrazioni del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati;
- le detrazioni per le spese sostenute per interventi per l’adozione di misure antisismiche in zone ad alta pericolosità e le percentuali di detrazione più ampie per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio: 70% o 80% elevata a 75% o 85% per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali;
- la detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde (BONUS VERDE) per un importo di spesa fino a 5.000 euro in dieci rate di pari importo;
- le detrazioni del 65% per le spese relative a una parte degli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 sono previste percentuali di detrazione più ampie (80% o 85%) per alcune tipologie di spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
- è confermata la riduzione dal 65% al 50% della detrazione per acquisto e posa in opera di finestre e infissi, sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione classe A, schermature solari, impianti climatizzazione invernale a biomasse.
DETRAZIONE SUPERBONUS 110%
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali. Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione del 110% viene recuperata in 4 rate annuali di pari importo.
DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE SPETTANTE AI GIOVANI PER L’ABITAZIONE DESTINATA A PROPRIA RESIDENZA
La detrazione spetta ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998 per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale purché diversa da quella dei genitori.
La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto, nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro e non può essere inferiore a 991,60 euro.
CREDITO D’IMPOSTA PRIMA CASA UNDER 36
E’ possibile recuperare con la dichiarazione dei redditi il credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA relativamente agli atti di acquisto stipulati fino al 31 dicembre 2022.
CREDITO D’IMPOSTA DEPURATORI ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO PLASTICA
Riconfermata per il 2022 la possibilità di fruire in dichiarazione del credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica.
NUOVI CREDITI D’IMPOSTA
Per il periodo di imposta 2022 a fronte di spese sostenute nel medesimo anno è possibile fruire di nuovi crediti d’imposta: social bonus (erogazioni liberarli a enti del terzo settore); attività fisica adattata (spese sostenute per programmi di esercizi fisici per persone con patologie croniche o disabilità fisiche, eseguiti in gruppo sotto la supervisione di un professionista, in luoghi e strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute»); installazione di sistemi di accumulo di energia a fonti rinnovabili; erogazioni liberali a fondazioni ITS Academy.
DETRAZIONE 19% SPESE AMMESSE SE SOSTENUTE CON SISTEMI DI PAGAMENTO TRACCIABILI
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
RIDUZIONE IN BASE AL REDDITO DI ALCUNE DETRAZIONI D’IMPOSTA
Anche per l’anno d’imposta 2022 l’importo della detrazione d’imposta per alcune delle spese che danno diritto alla detrazione del 19% (esempio: spese di istruzione, spese universitarie, spese funebri, spese per attività sportive dei ragazzi, erogazioni liberali, premi per assicurazioni) varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione del 19% spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Al superamento di questo limite, l’importo della detrazione spettante decresce, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
È CONFERMATO MODELLO 730 ANCHE PER PERSONE DECEDUTE
Gli eredi delle persone decedute nel 2022 o entro il 30 settembre 2023 possono utilizzare il modello 730 per dichiarare i redditi del contribuente deceduto se compatibili con il modello 730 (cioè redditi di lavoro dipendente, pensione, fabbricati, ecc.) La liquidazione del modello 730 del soggetto deceduto segue le regole del 730 “senza sostituto di imposta”: i versamenti delle imposte a saldo dovranno essere eseguiti dagli eredi nei termini di legge e gli eventuali rimborsi verranno erogati dall’Agenzia delle Entrate agli aventi diritto.