Il mio 730 è a debito. Cosa faccio?

Se è stato presentato un modello 730 con sostituto d’imposta, a decorrere dal 2020, il sostituto è tenuto ad effettuare i conguagli sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione del prospetto di liquidazione.

Per gli enti pensionistici è previsto che il conguaglio venga effettuato sul rateo di pensione a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento del prospetto di liquidazione.

Se il risultato della dichiarazione è un debito, questo può essere trattenuto in un’unica soluzione oppure si può optare per la rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili, sulle quali verrà applicata la maggiorazione dello 0,33% mensile.

Se è stato presentato un modello 730 senza sostituto d’imposta, l’intermediario deve consegnare al contribuente o all’erede che presenta per conto del contribuente deceduto, il modello F24 per il versamento delle imposte da effettuarsi entro:

  • il 30 giugno 2023 in unica soluzione oppure a rate di cui la prima da versare entro il 30 giugno 2023 e le successive alle fine di ogni mese con l’applicazione di un interesse di rateizzazione;
  • il 31 luglio 2023 (poiché il 30 luglio cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%. Anche in questo caso è possibile optare per la rateizzazione, e suddividere il debito in quote di pari importo, su distinti modelli F24 con scadenza mensile e maggiorati degli interessi di rateizzazione;
  • il 2 gennaio 2024 (poiché il 30 dicembre 2023 cade di sabato e la scadenza viene posticipata al primo giorno non festivo successivo) senza nessuna maggiorazione da parte degli eredi di soggetti deceduti dal 1 marzo 2023.

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