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Domande frequenti successioni

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I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono:

  • I chiamati all’eredità: si tratta di tutti quei soggetti ai quali potenzialmente potrebbe essere trasmessa l’eredità, ma che non l’hanno ancora accettata né in maniera espressa né in maniera tacita;
  • Gli eredi: la qualità di erede, dal punto di vista giuridico, si acquista con l’accettazione, espressa o tacita dell’eredità, il cui effetto risale al momento dell’apertura della successione;
  • I legatari: il legatario è destinatario di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con il testamento. Per esempio, la persona a cui il defunto lascia solo la propria casa vacanze e non la restante parte dell’eredità, è un legatario e non un erede;
  • I rappresentanti legali dei precedenti;
  • Gli esecutori testamentari: L’esecutore testamentario è un soggetto individuato e nominato nel testamento dal testatore al quale viene affidato il compito di prendersi cura dell’esatta ed effettiva esecuzione delle ultime volontà del defunto.
  • Gli amministratori dell’eredità: l’amministratore dell’eredità è previsto dal codice civile in casi molto particolari: ad esempio, quando il testamento designa erede universale un nascituro;
  • Gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente: se una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni, può essere richiesto (al Tribunale competente) che ne sia dichiarata l’assenza. Dopo questa sentenza, chi sarebbe stato erede o legatario può ottenere dal Tribunale di entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;
  • I curatori dell’eredità giacente: il curatore dell’eredità giacente è nominato dal Tribunale quando il “chiamato” non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari; il curatore ha il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l’eredità viene accettata;
  • I trustee: il trust è un istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente (o settlor), nel caso di specie il de cuius, affinché vengano amministrati e gestiti in favore di altri soggetti (beneficiari), a cui l’amministratore (trustee) dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo o una volta raggiunto un determinato scopo.

Se più soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in relazione alla medesima successione, è sufficiente che la presenti uno solo di essi.

Il termine entro il quale la dichiarazione di successione deve essere presentata presso la competente Agenzia delle Entrate è, salvo particolari eccezioni, di UN ANNO dal decesso.

I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione sono coloro che succedono nel patrimonio del defunto a titolo di erede o di legatario, nonché coloro che siano immessi temporaneamente nella gestione del patrimonio dell’assente e coloro che succedono nel patrimonio di una persona di cui sia stata dichiarata la morte presunta.

Quando più soggetti sono obbligati al pagamento per la medesima eredità, essi rispondono SOLIDALMENTE delle somme dovute: questo implica che ciascun soggetto è obbligato al pagamento dell’intera imposta complessivamente dovuta al fisco; in altre parole, se uno non paga la propria parte, l’Agenzia delle Entrate può chiedere l’importo a tutti gli altri eredi o anche a uno solo (chi paga poi ha possibilità di chiedere il rimborso a chi doveva farlo).

E’ previsto l’esonero dal pagamento delle tasse di successione per coloro che abbiano rinunziato all’eredità o che abbiano richiesto la nomina di un curatore non avendo beni ereditari in loro possesso, a condizione che la rinuncia o la richiesta di nomina sia antecedente alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione.

Se è omessa la registrazione della dichiarazione di successione, la sanzione prevista è quella amministrativa che può andare dal 120% al 240% dell’imposta dovuta o, se non è dovuta imposta, da 250 a 1.000 euro.

Se la dichiarazione è presentata invece con ritardo, il contribuente potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso che consentirà di pagare sanzioni ridotte in misura proporzionale al tempo intercorso tra la violazione e la regolarizzazione. Si tratta di un istituto molto importante, in quanto consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale versando l’ importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi ridotti (in misura anche molto significativa).

Le imposte e tasse di successione, nonché tutti gli altri costi sostenuti in dipendenza di questa, non sono detraibili.
Unica eccezione è rappresentata dalle spese funebri che sono detraibili nella misura del 19% anche quando la spesa è stata sostenuta da un soggetto non legato al defunto da alcun vincolo di parentela. Il limite massimo di spesa che può essere portato in detrazione ammonta ad Euro 1.550,00 per ciascun funerale, il che significa che il rimborso che si avrà in sede di dichiarazione dei redditi non potrà in nessun caso superare i 294,5 Euro a decesso. Per avere diritto alla detrazione l’importo deve essere pagato con bonifico bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (bancomat, carta di credito, assegni).
Le spese funebri, se sostenute da un erede/beneficiario, possono essere portate in detrazione anche al fine di ridurre l’imposta principale di successione, ove dovuta. L’importo massimo che può essere portato in detrazione in dichiarazione di successione è pari ad Euro 1.032,91.
E’ possibile beneficiare di entrambe le detrazioni, una non esclude l’altra.

Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni sono attualmente le seguenti:

  • 4% per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • 6% per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle, altri parenti fino al quarto grado ed affini in linea retta e collaterale fino al terzo da applicare sul valore complessivo netto ereditato. Solo per fratelli e sorelle è prevista una franchigia, per ciascun beneficiario, di 100.000 euro;
  • 8% per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, è prevista una franchigia pari a 1,5 milioni di euro (non cumulabile con le altre).
Se si ereditano immobili, oltre alle imposte suddette, sono SEMPRE DOVUTE le imposte ipotecaria e catastale, oltre all’imposta di bollo, alla tassa ipotecaria ed ai tributi speciali. L’aliquota dell’imposta ipotecaria è pari al 2% del valore degli immobili mentre l’aliquota dell’imposta catastale è pari all’1%. L’importo minimo dovuto per ciascuna delle due imposte è di 200 €. Queste imposte vengono versate contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

I soggetti legittimari sono: il coniuge, i figli (o loro discendenti se i figli non possono o non vogliono accettare l’eredità) e gli ascendenti (solo in assenza dei figli).
A questi soggetti la legge riserva una quota (detta appunto quota di riserva o “legittima”) del patrimonio del proprio dante causa, il quale non potrà quindi, nemmeno con testamento, pregiudicarla. L’entità della quota da riservare ad ogni legittimario varia a seconda del concorso e del numero dei soggetti che ne hanno diritto.

Il coniuge, cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il che in altre parole vuol dire che sia il coniuge separato senza addebito che il coniuge separato con addebito sancito da una sentenza non ancora passata in giudicato, godono degli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Solamente a seguito del divorzio, essendoci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi perdono tutti i diritti successori.
E’ utile ricordare che il coniuge divorziato, se era titolare di una assegno divorzile, può avere diritto alla pensione di reversibilità dell’ex, se non si è risposato.