Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, (convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)  ha previsto per le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione un veicolo di categoria M1 (rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145), e contestualmente acquistano un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 28363 del 28 gennaio 2022 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta. 

In particolare, è previsto che l’Istanza deve essere inviata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022 esclusivamente con modalità telematiche. 

Dopo aver ricevuto le Istanze, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine di presentazione dell’Istanza.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante, determinato applicando alle spese agevolabili indicate nell’istanza la percentuale comunicata con il provvedimento di cui sopra. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.

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