Caaf Emilia Romagna - Altri servizi fiscali

Il CAF assiste e consiglia i contribuenti anche dopo le scadenze di presentazione della dichiarazione dei redditi, assolvendo a tutte quelle incombenze e criticità in ambito fiscale che si presentano nel corso dell’anno.

Dichiarazioni integrative, dichiarazioni omesse, istanze di rimborso

Scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile pre- sentare una successiva dichiarazione utilizzando il Modello REDDITI:

  • a favore del contribuente in tutti i casi in cui dalla nuova dichiarazione scaturisce un credito, ad esempio per far valere oneri detraibili/deducibili non indicati nella prima dichiarazione;
  • a favore dell’amministrazione finanziaria se la nuova dichiarazione determina un debito d’imposta, ad esempio se è stato omesso un reddito o in caso di detrazioni/deduzioni non spettanti.

In quest’ultimo caso il CAF prospetta la soluzione migliore e più conveniente per il contribuente che potrà così correggere la dichiarazione pagando una sanzione ridotta.

Se per qualsiasi motivo non è stata presentata la dichiarazione dei redditi entro i termini, il contribuente può rimediare presentandola in ritardo:

  • entro i 90 giorni successivi alla scadenza, pagando la sanzione per tardiva presentazione oltre ad eventuali imposte a debito, interessi e sanzione per il tardivo pagamento;
  • oltre i 90 giorni dalla scadenza, pagando eventuali imposte a debito, interessi e sanzione per tardivo pagamento; la sanzione per l’omessa presentazione entro i termini sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate.

Vi sono alcuni casi in cui per il contribuente può essere più conveniente presentare un’istanza di rimborso per chiedere la restituzione di imposte dirette che ha versato in più o che gli sono state erroneamente trattenute dal sostituto d’imposta oppure al fine di recuperare le eccedenze di credito non utilizzate in compensazione e non riportate nelle successive dichiarazioni dei redditi. Il CAF può assistere il contribuente proponendo, sulla base della situazione riscontrata, la soluzione migliore per ottenere il rimborso.

Comunicazioni di irregolarità, avvisi di accertamento, cartelle, contenzioso

I contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità, un avviso di accertamento o una cartella esattoriale possono avvalersi del servizio di assistenza del CAF.

La comunicazione di irregolarità viene inviata a seguito di attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi quando l’Agenzia delle entrate ritiene sia dovuta una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione. A seguito della comunicazione il CAF può valutare se è possibile presentare documenti che comprovino la correttezza dei dati, predisporre un’istanza in autotutela per chiedere l’annullamento o la parziale rettifica della comunicazione. Se viceversa ritiene confermata l’irregolarità può predisporre la delega F24 per effettuare il versamento delle somme dovute, dei relativi interessi e della sanzione ridotta ad 1/3 (entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione).

L’Agenzia delle entrate svolge un’ulteriore attività finalizzata a contrastare l’evasione totale o parziale della base imponibile in relazione alle imposte sul reddito, sull’Iva, ecc: può contattare il contribuente oppure notificare direttamente l’avviso di accertamento. In entrambi i casi il CAF può assistere il contribuente sia nella preparazione dei documenti da presentare all’Agenzia, sia nella predisposizione dell’istanza di accertamento con adesione al fine di annullare o rettificare o confermare la pretesa tributaria. A seguito del contraddittorio e della definizione dell’accertamento, predisporrà la delega F24 per versare imposta, interessi e sanzioni nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge (entro 60 giorni dalla notifica).

La cartella di pagamento è l’atto che l’Agenzia delle entrate – Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (es.: Agenzia delle entrate, Comuni, ecc.). Il CAF può assistere il contribuente informandolo in merito alla richiesta di pagamento, controllando la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi presentata o ai versamenti effettuati oppure, se ritiene infondato l’addebito, può contestarlo all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o all’ente creditore che ha richiesto il pagamento, chiedendone l’annullamento totale o parziale. Inoltre può predisporre la domanda di rateazione degli importi dovuti per i contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Il CAF può valutare se per il contribuente sussistono i requisiti per l’accesso ad eventuali sanatorie o definizioni agevolate di debiti tributari emersi a seguito di varie tipologie di controllo messe in atto dall’Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (avviso di accertamento, cartella di pagamento) tramite il CAF può essere assistito nel procedimento di mediazione/reclamo oppure può presentare ricorso in Commissione tributaria per chiederne l’annullamento totale o parziale.

Il CAF informa e assiste il contribuente anche nel caso di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione).

Compilazione e trasmissione modelli f24, modifica dei dati

Il CAF offre il servizio di compilazione e/o di trasmissione del modello di pagamento F24. Il contribuente è obbligato alla presentazione telematica della delega (F24 a zero) nel caso in cui intenda compensare crediti con debiti di pari importo, ma può usufruire dello stesso servizio anche in caso di F24 a debito con compensazione in alternativa ai servizi di internet banking.

Il contribuente può essere assistito anche in caso di errori o dimenticanze riferite ai pagamenti, al fine di evitare future contestazioni da parte dell’Agenzia, nel caso in cui:

  • abbia autonomamente presentato una delega F24 con dati errati;
  • abbia dimenticato di versare entro la scadenza le imposte a debito.

Servizi dedicati all’amministratore di sostegno

La persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno.
L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto del giudice Tutelare che definisce l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto della persona interessata. Alcuni esempi degli atti che possono essere demandati all’amministratore di sostegno: operare sul conto corrente, pagare l’affitto o le utenze domestiche, vendere un immobile o investire/disinvestire titoli.

Negli ultimi anni sempre più cittadini si rivolgono al CAF per avere informazioni sulla modalità di nomina dell’amministratore di sostegno e sugli adempimenti che è chiamato ad assolvere chi ricopre tale incarico.
È opportuno precisare che l’amministratore di sostegno deve essere nominato dal giudice della Volontaria giurisdizione del luogo dove l’amministrato ha la residenza o il domicilio.

Per soddisfare le richieste pervenute al CAF è stato istituito il nuovo servizio “Amministratore di sostegno”  che offre informazioni e assistenza ai richiedenti:

  • la stesura del ricorso da presentare al giudice Tutelare presso la Cancelleria della Volontaria giurisdizione;
  • la presentazione del ricorso, previa delega al CAF che potrà così seguire tutto l’iter burocratico necessario sino alla nomina;
  • la gestione della rendicontazione delle voci di entrata e di spesa, oltre alla relazione accompagnatoria, in base alle scadenze fissate dal Giudice Tutelare.

SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il CAAF può assistere e tutelare il lavoratore nel recupero delle proprie spettanze dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concordato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta Amministrativa).
Il servizio interviene per:

  • quantificare e/o ricostruire il credito maturato nei confronti dell’azienda in procedura concorsuale relativo a retribuzioni arretrate, spettanze di fine rapporto, TFR ed eventuali quote non versate ai Fondi di previdenza complementare.
  • ottenere il riconoscimento di tale credito da parte degli organi della procedura.
  • azionare tutti gli strumenti utili per il recupero delle spettanze dei lavoratori quali attivazione del Fondo di Garanzia INPS, sollecito e controllo ripartizioni della procedura.

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Il CAAF può fornire:

  • informazioni sulle varie tipologie di contratto (ordinario, agevolato, transitorio ecc..);
  • informazioni sulla convenienza della cedolare secca;
  • assistenza per la redazione e trasmissione del contratto, la trasmissione del mod. RLI;
  • assistenza negli adempimenti successivi (proroghe, risoluzioni anticipate, pagamento delle annualità successive).

BONUS ACQUA POTABILE

Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di

  • filtraggio
  • mineralizzazione
  • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a

  • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Per beneficiarne il richiedente è tenuto ad inviare, dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate che potrà essere inoltrata in via telematica tramite il servizio web dell’Agenzia disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate dagli intermediari abilitati (CAAF) oppure direttamente dal beneficiario.