Il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (“Decreto Aiuti”), entrato in vigore il 18 maggio 2022, prevede, agli articoli 31 e 32, il riconoscimento di un’indennità una tantum a determinate categorie di soggetti. In alcuni casi l’erogazione avviene in automatico da parte dell’Inps, in altri è necessaria la presentazione di una domanda da parte dell’avente diritto. Tale indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, non può essere ceduta, sequestrata o pignorata, e può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto.

Con la Circolare n. 73 del 24 giugno 2022 l’Inps fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’indennità una tantum pari a 200 euro e con il Messaggio n. 2580  del 27 giugno 2022 comunica che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta di tale indennità.

EROGAZIONE IN AUTOMATICO DEL BONUS 200 EURO

  • Lavoratori dipendenti: l’indennità è riconosciuta in automatico dal datore di lavoro a coloro che abbiano avuto, nel 2022 ed entro il 23/6/2022,  una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro  e abbiano fruito dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore. L’indennità spetta nella misura di 200 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale e viene riconosciuta previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione (vedi fac simile predisposto da Inps) resa dal lavoratore (eccetto i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), con la quale lo stesso dichiari “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”. L’indennità è erogata con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto),  ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).  NOTA BENE: Per ottenere il bonus i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno compilare un modulo da presentare al datore di lavoro. Il modello predisposto dall’INPS è scaricabile qui
  • Pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione: è riconosciuta d’ufficio dall’Inps con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti ”residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro”. Sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. “L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è sottoposta a successiva verifica del reddito….in caso di somme corrisposte in eccedenza, l’Ente erogatore provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali”. In presenza di uno o più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l’Ente tenuto al pagamento sarà quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale. L’indennità una tantum non è invece erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA)
  • Titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: l’indennità di 200 euro è erogata d’ufficio da parte dell’Inps nel mese di ottobre 2022,  a favore dei soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
  • Beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola: l’indennità una tantum viene erogata d’ufficio dall’Inps, nel mese di ottobre 2022, in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
  • Beneficiari delle indennità COVID-19 di cui al D.L. n.41/2021 e al D.L. n. 73/2021: l’indennità è erogata d’ufficio dall’Inps, nel mese di ottobre 2022, con le medesime modalità di pagamento delle indennità COVID-19 già riconosciute ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

*lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
*lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
*lavoratori intermittenti;
*lavoratori autonomi occasionali;
*lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
*lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
*lavoratori dello spettacolo

  • nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza: l’indennità è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022 attraverso la carta RdC, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 del citato articolo 32.

EROGAZIONE A DOMANDA DALL’INPS

  • collaboratori coordinati e continuativi: ai fini dell’accesso all’indennità, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere attivo alla data del 18 maggio 2022 e alla stessa data il soggetto non deve essere  titolare di trattamenti pensionistici. Il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie e deve essere titolare, nell’anno 2021, di un reddito derivante da rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato (inclusi quelli del settore agricolo) e intermittenti: questi lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. L’indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro. Laddove in forza nel mese di luglio 2022, l’indennità verrà pagata in automatico dal datore di lavoro indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui sopra; ne consegue che il pagamento a domanda da parte dell’Inps sarà residuale e avverrà solo nel caso in cui tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022.
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo: ai fini dell’accesso all’indennità, detti lavoratori, nell’anno 2021 devono avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e devono poter fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. Laddove in forza nel mese di luglio 2022, l’indennità verrà pagata in automatico dal datore di lavoro indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui sopra; ne consegue che il pagamento a domanda da parte dell’Inps sarà residuale e avverrà solo nel caso in cui tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022.
  • lavoratori autonomi occasionali: l’indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori autonomi che – nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile. Per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori interessati – alla data del 18 maggio 2022 – devono essere già iscritti alla Gestione separata.
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio: possono accedere all’indennità i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.
  • lavoratori domestici: l’indennità è riconosciuta, a partire dal mese di luglio 2022, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS. I lavoratori domestici, inoltre, all’atto della domanda, non devono essere titolari: di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico; di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell’articolo 32. Ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. Concorrono al tetto dei 35 mila euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE IL BONUS 200 EURO

La domanda è disponibile sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, accedendo con le credenziali:  SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste attraverso gli Istituti di Patronato oppure tramite il servizio di Contact Center Multicanale.

Per i collaboratori coordinati e continuativi,  lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, la domanda per l’accesso all’indennità una tantum può essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022; mentre per i lavoratori domestici la domanda può essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.