Caaf Emilia Romagna - ISEE

I CAAF CGIL, dietro acquisizione di specifico mandato sottoscritto, possono svolgere nei confronti dell’utenza le seguenti attività:

  • assistenza nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
  • ricezione della DSU e verifica della sua completezza
  • trasmissione della DSU all’INPS
  • rilascio dell’Attestazione riportante l’ISEE, del contenuto della DSU nonché degli elementi informativi necessari al calcolo dell’indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS e Agenzia delle Entrate.

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.
Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS.

La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L’ISEE è l’indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio immobiliare e mobiliare (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

Nel corso dell’anno 2019, in materia di ISEE diversi interventi normativi hanno modificato il comma 4 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 147 del 2017, che disciplina il periodo di validità della DSU e gli anni di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella stessa.

Per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020, oltre a stabilire che questa è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, varia l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU: l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2024 il riferimento è al 2022, sia per i redditi che per i patrimoni mobiliari e immobiliari).

È possibile presentare più DSU nel corso dell’anno per far rilevare eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche indicate nella DSU precedentemente presentata (ad esempio nascita o decesso di un componente del nucleo familiare o recepimento di minori redditi) o per rimediare ad eventuali errori dichiarativi propri e/o della Pubblica Amministrazione.

N.B. L’articolo 32 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto che in ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all’assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell’ISEE, a decorrere dal 1 ° ottobre 2023, le risorse a disposizione dell’Inps non possono più essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento. Ne consegue che il CAAF è costretto a chiedere un contributo agli utenti che richiedono la compilazione di una DSU successiva alla prima, tranne nel caso in cui ci siano variazioni nei componenti del nucleo familiare e per la presentazione dell’ISEE corrente.

Come si ottiene l’isee

La DSU si può presentare all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio, oppure il richiedente può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all’Inps, utilizzando l’identità SPID, la CIE (Carta Identità Elettronica 3.0), la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La DSU, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autodichiarate. Una volta presentata la DSU, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell’ente acquisitore ma non l’ISEE calcolato. Per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate.

Non vi è un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni. Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo:

  • ISEE Università, per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
  • ISEE Sociosanitario, per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti;
  • ISEE Sociosanitario-Residenze, per l’accesso a prestazioni come ad esempio ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette;
  • ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi (ad esempio richiesta dell’assegno di maternità, Assegno Unico e Universale per i Figli a Carico, retta asili nido e altri servizi per l’infanzia);
  • ISEE Corrente, che consente di aggiornare i dati reddituali e patrimoniali di una DSU già presentata, in presenza di rilevanti variazioni del reddito, del patrimonio o a seguito di eventi avversi (ad esempio perdita/riduzione/sospensione dell’attività lavorativa o interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario) indicando i redditi e i trattamenti degli ultimi 12 mesi o due mesi da rapportare all’intero anno e il patrimonio posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Per poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario il possesso di un ISEE in corso di validità nonché alternativamente:
  • una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo per uno o più componenti il nucleo; tali variazioni devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dell’ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente
  • una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
  • una variazione della situazione patrimoniale (mobiliare e immobiliare) complessiva del nucleo superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente. Tale variazione può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno e può anche essere cumulata con le variazioni reddituali, della situazione lavorativa, l’interruzione dei trattamenti previdenziali-assistenziali-indennitari. Nell’ipotesi in cui siano aggiornati solo i patrimoni ovvero i patrimoni e i redditi, l’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU (Modulo MS), mentre nel caso in cui siano aggiornati solo i redditi, l’ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS), a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione

Poiché vi è una pluralità di indicatori, è importante dichiarare, nella DSU, tutti i dati utili al fine di ottenere da subito gli indicatori ISEE indispensabili per accedere alle prestazioni cui sono interessati i componenti del nucleo familiare.

I documenti necessari per ottenere l’isee

(per ciascun componente il nucleo familiare ai fini ISEE)

  • Documento d’identità in corso di validità (solo per il dichiarante e/o tutore/rappresentante legale).
  • Codice fiscale o Tessera sanitaria (per tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE).
  • Contratto di locazione registrato (se il nucleo familiare risiede in locazione) e relative ricevute di pagamento o numero del provvedimento di assegnazione in caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi in godimento da cooperative.
  • Ente, numero del documento e data di rilascio certificazione se nel nucleo sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti.
  • Targa o estremi di registrazione presso competente registro (P.R.A. oppure R.I.D.) per ogni autoveicolo, motoveicolo di cilindrata 500 cc o superiore, navi, imbarcazioni da diporto posseduto alla data di presentazione della DSU.
  • Situazione del patrimonio mobiliare, anche detenuto all’estero, al 31/12  del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (ad esempio, nel 2024 il riferimento è al 2022) riferibile a depositi, c/c, titoli di stato, azioni e partecipazioni azionarie, valore del patrimonio netto per le imprese individuali ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili, e altri strumenti e rapporti finanziari (ad esempio le Carte Prepagate), contratti di assicurazione mista sulla vita  (esclusi quelli per i quali alla data del 31/12 non è esercitabile il diritto di riscatto).

Nello specifico per depositi e conti correnti bancari e postali si rileva:

    • Il saldo contabile attivo al lordo degli interessi al 31 dicembre dell’anno interessato nonché il valore della giacenza media annua riferita al medesimo anno.
    • Dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare (codice fiscale della banca o altro intermediario).
    • Codice IBAN o altro codice identificativo del rapporto (es.: numero conto corrente o libretto, codice titoli).
    • Data di inizio e/o fine per i c/c aperti o chiusi nel corso del secondo anno precedente la presentazione della DSU anche se non più in essere al 31/12.

N.B: La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024), ha previsto l’esclusione dal calcolo dell’ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato (BOT, BTP, CTS, ecc.) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (prodotti di raccolta del risparmio postale). Tuttavia, l’entrata in vigore di questa disposizione non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell’ISEE (DPCM n. 159 del 2013). Nelle more delle modifiche al citato regolamento, resta pertanto immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle DSU presentate a partire da gennaio 2024 permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.

  • Situazione del patrimonio immobiliare, anche detenuto all’estero, al 31/12 del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (ad esempio, nel 2024 il riferimento è al 2022)
    • Visure catastali per i fabbricati e terreni agricoli posseduti in Italia.
    • Valore ai fini IMU per le aree Edificabili e ai fini IVIE degli immobili detenuti all’estero.
    • Capitale residuo del mutuo acceso per l’acquisto o la costruzione degli immobili.
  • Redditi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, nel 2024 indicare i redditi percepiti nel 2022) percepiti in Italia e all’estero relativi a:
    • Redditi soggetti ad Irpef e/o ritenuta a titolo d’imposta e/o imposta sostitutiva (modello CU) quali:
      • Lavori socialmente utili
      • Prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita
      • Prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio
      • Compensi per incrementi della produttività del lavoro e welfare aziendale
      • Compensi percepiti per l’attività dilettantistiche
    • Redditi da lavoro e/o fondiari prodotti all’estero;
    • Redditi esenti, se non erogati in ragione della disabilità, proventi agrari ai fini IRAP, trattamenti assistenziali-previdenziali indennitari esenti non erogati dall’INPS, quali:
      • Redditi derivanti da trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall’INPS (es. buoni vacanze, contributi per il canone di locazione, minimo vitale ecc.) e altri contributi economici di sostegno al reddito erogati da Comuni e altri Enti
      • Retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali.
      • Somme corrisposte per borse di studio o per attività di ricerca.
      • Somme che non hanno concorso a formare il reddito per i ricercatori e docenti universitari che rientrano in Italia dall’estero (90% dell’ammontare erogato).
      • Somme che non hanno concorso a formare il reddito per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero (50% dell’ammontare erogato).
      • Quota esente relativa ai compensi derivanti da LSU.
      • Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.
      • Quota esente relativa al reddito da lavoro dipendente corrisposto ai lavoratori frontalieri.
      • Quota esente relativa alle somme per i premi di risultato e welfare aziendale.
      • Redditi di marittimi imbarcati su navi battenti bandiera straniera.
      • Vincite per scommesse su siti autorizzati (al netto dell’imposta)
  • Assegni percepiti o corrisposti per il mantenimento del coniuge o dei figli.

Per la richiesta di prestazioni:

  • per il diritto allo studio universitario in presenza di figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre, salvo casi particolari, prendere in considerazione la condizione e l’eventuale situazione reddituale e patrimoniale del genitore non coniugato e non convivente;
  • per il figlio/i minorenne/i con genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre, salvo casi particolari, prendere in considerazione la condizione e l’eventuale situazione reddituale e patrimoniale del genitore non coniugato e non convivente.
  • socio−sanitarie residenziali si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare e di eventuali donazioni di immobili effettuate nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare.
Teo - CAAF CGIL ER

Teo risponde