Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021, il Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021, riguardante le misure urgenti in materia dell’assegno temporaneo per i figli minori, in attesa che diventi operativa a partire dal 1 gennaio 2022 la misura dell’assegno unico per i figli (Legge n. 46 del 1 aprile 2021). Con l’approvazione del nuovo Decreto Legge si interviene su due fronti:

  • adozione di un assegno temporaneo o “ponte” a favore di coloro che non possono accedere all’assegno al nucleo familiare;
  • potenziamento degli assegni per il nucleo familiare per le famiglie che già possiedono i requisiti per accedervi.

Entrambe le misure non concorrono a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che NON abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, nello specifico lavoratori autonomi, disoccupati non percettori di ammortizzatori sociali e incapienti, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile il cui importo, che va da un minimo di 30 euro ad un massimo di 217,8 euro, è determinato in base all’indicatore ISEE (che potete richiedere agli uffici del CAAF Cgil; maggiori informazioni sul servizio ISEE qui) e in relazione al numero dei figli minori.

Per accedere all’assegno temporaneo per figli minori a carico occorre, oltre ad avere determinati requisiti soggettivi, di residenza e cittadinanza, possedere un indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a 50 mila euro.

La domanda per l’assegno va presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato (Inca CGIL), a partire dal 1° luglio 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Il beneficio è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni e dai comuni. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.

POTENZIAMENTO ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di lavoratori dipendenti del settore privato o percettori di alcuni redditi assimilati.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato (Inca CGIL).

L’importo dell’assegno, rilevato in apposite tabelle che hanno validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo, è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo; NON è richiesto alcun indicatore ISEE.

A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, il Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021 riconosce una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

NOTA BENE

  • Dal 1 luglio 2021 quindi anche i lavoratori autonomi potranno fare domanda di assegno temporaneo per figli minori. Per avere diritto va presentato l’isee che deve essere inferiore a 50.000 € e fare domanda presso un patronato( Inca CGIL).
  • Per i lavoratori dipendenti (reddito da lavoro dipendente al 70% del reddito familiare) la domanda di anf può essere fatta dal 1 luglio 2021 con le stesse modalità dell’anno scorso e cioè presso un Patronato (Inca CGIL). L’assegno sarà incrementato per il numero dei figli a carico. Non è necessario l’Isee.

L’Inps purtroppo deve ancora emettere le circolari (sono previste nelle prossime settimane) in merito che sanciranno l’operatività del provvedimento.