Novità e appuntamenti per Imu e Tasi. Iniziamo dalle scadenze: lunedì 16 dicembre è la data di scadenza per il versamento del saldo dell’Imposta municipale dovuta dal possessore di fabbricati (esclusa l’abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli.

Imu e Tasi, quando dovute, si versano in due rate: la prima entro il 16 giugno, calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente; la seconda a saldo, appunto, entro il 16 dicembre, utilizzando le aliquote e detrazioni dell’anno in corso, pubblicate sul sito del ministero dell’Economia entro il 28 ottobre 2019 (quando non pubblicate nel sito, si usano quelle dell’anno precedente). Il saldo, ovviamente, è pari all’imposta o alla tassa dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato. Imu e Tasi possono anche essere versate in un’unica rata, se a giugno si conoscono già le aliquote e detrazioni dell’anno in corso.

La Tassa per i servizi indivisibili (Tasi) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (esclusa l’abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) e di aree edificabili. A versare la Tasi sono sia il titolare del diritto reale sia l’eventuale occupante, ossia l’inquilino o il comodatario (questi ultimi versano al Comune una quota compresa fra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto).

Quest’anno, in particolare, è importante controllare le aliquote Imu e Tasi deliberate dal Comune per il 2019. La scorsa Legge di bilancio, infatti, non ha più prorogato la sospensione degli aumenti, in vigore dal 2016 al 2018, per cui le aliquote potrebbero essere più alte rispetto a quelle dell’anno precedente.

Un altro motivo per il quale è utile verificare la delibera comunale è dato dal fatto che il Comune può deliberare aliquote agevolate per alcuni tipi di immobili, stabilendo requisiti e condizioni per usufruirne. Un esempio: Il Comune può equiparare all’abitazione principale l’alloggio e la pertinenza posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L’equiparazione all’abitazione principale è però riconosciuta solo se l’immobile non è locato.

Sul pagamento di Imu e Tasi è bene precisare che si versa nell’anno per gli immobili posseduti o detenuti nell’anno in corso, mentre l’imposta e/o il tributo vanno calcolati per i mesi di possesso e le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si considerano mese intero. Stante la regola su indicata, acquistare o vendere in un dato giorno fa la differenza: se si acquista un alloggio il 14 dicembre ai fini del calcolo dell’imposta si terrà conto di un mese intero di possesso, mentre se l’acquisto avvenisse dal 17 dicembre in poi il mese non verrebbe più considerato.

La novità, invece, riguarda il nuovo termine di presentazione della dichiarazione Imu e Tasi. Il “decreto crescita” ha spostato il termine di presentazione dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È bene ricordare che devono presentare la dichiarazione Imu e Tasi i possessori di immobili per i quali sono intervenute variazioni che incidono sul calcolo dell’imposta o per i quali il Comune necessita di ulteriori informazioni al fine di verificare il corretto adempimento tributario.

Per le variazioni avvenute nel 2018, dunque, il termine di presentazione della dichiarazione Imu e Tasi scade martedì 31 dicembre. La dichiarazione va consegnata  al Comune (in varie forme, anche mediante raccomandata o telematicamente con posta certificata), che rilascia apposita ricevuta. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi, ovviamente fino a quando non si verifichino nuove ulteriori modifiche dei dati dichiarati.

fonte Consorzio Nazionale CAF CGIL