Dal 1° di ottobre sono entrate in vigore le regole del nuovo Contratto collettivo per il lavoro domestico, siglato lo scorso 8 settembre.

Innanzitutto, cambia la definizione, le collaboratrici domestiche si chiameranno d’ora in poi assistenti familiari e saranno inquadrate in livelli diversi a seconda delle loro competenze e mansioni guardando soprattutto al lavoro di cura dei bambini e delle persone non autosufficienti. Infatti,  il nuovo contratto collettivo si rivolge alla figura professionale degli assistenti familiari, suddivisi in quattro livelli a seconda che si occupino della cura della casa o dell’assistenza di persone (bambini o anziani), autosufficienti o no. Riconosce, anche dal punto di vista retributivo, alcune indennità ad hoc ai lavoratori che seguono i minori di sei anni o che si occupano di più di una persona non autosufficiente.

Inoltre, si dà un valore alla formazione, introducendo la possibilità di permessi retribuiti dalle famiglie fino a 64 ore all’anno per i lavoratori che volessero seguire corsi, e una maggiorazione mensile che potrà essere versata – tra un anno – agli assistenti familiari che abbiano ottenuto la certificazione di qualità, il cosiddetto “patentino” delle colf.

Nel nuovo contratto trova spazio anche un congedo per le donne vittime di violenza: la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione per la violenza di genere, certificati dai servizi sociali del Comune o da case rifugio, potrà astenersi dal lavoro per motivi legati al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi, con una indennità versata dall’Inps.

Oltre a ciò, a partire dal 2021 aumentano da 3 centesimi a 6 centesimi l’ora i contributi alla Cassa Colf.

Questo sono in estrema sintesi le novità contenute nel nuovo CCNL quindi nel caso tu sia già datore di lavoro domestico o se stai pensando di assumere uno, puoi trovare le risposte ai tuoi dubbi o ai tuoi questi rivolgendoti  ad uno dei nostri uffici territoriali.

I CAAF CGIL ti possono assistere con l’assunzione tramite il consulente del lavoro e possono prenderti in carico il tuo rapporto di lavoro predisponendoti, mese per mese, la busta paga e  i bollettini pagoPA trimestrali per il versamento dei contributi previdenziali.

Fonte www.cafcgil.it