È possibile beneficiare della super detrazione anche per i lavori condominiali, possibilità che consente di realizzare interventi di efficientamento energetico in pratica quindi a costo zero, usufruendo dello sconto in fattura o della cessione del credito. Interventi che inoltre garantiranno nel tempo risparmi economici ad esempio sul costo del riscaldamento.

Il Super Ecobonus interessa anche tutte le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili assegnati in godimento ai soci, gli IACP e gli enti aventi  le stesse finalità sociali per interventi sugli immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica, le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, le associazioni sportive dilettantistiche ma per quest’ultime solo sui locali adibiti a spogliatoi.

Ricordiamo che sono due i principali interventi che possono essere realizzati in un condominio ai fini del Super Ecobonus.

L’isolamento termico ossia il cosiddetto cappotto per coibentare le pareti esterne, le coperture e i pavimenti o le superfici inclinate che delimitano il volume esterno dell’edificio. È ammessa al beneficio anche la spesa per la coibentazione del tetto se lo stesso separa il volume riscaldato e l’esterno, il lavoro deve però garantire un miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio.

La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: lavori rivolti alle parti comuni degli edifici condominiali per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, impianti di microcogenerazione e impianti a collettori solari (pannelli)

L’agevolazione fiscale è riconosciuta anche sulle spese per interventi antisismic isugli edifici situati  nelle zone a rischio 1-2-3, mentre è esclusa la zona 4.

La detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Invece, per gli interventi eseguiti sugli immobili IACP o enti equiparati, le spese possono essere sostenute sino al 30.06.2022.

Possono accedere al Super Bonus anche i condomini che, oltre ad avere  il 50% della loro superficie adibito ad abitazioni civili, hanno per la restante parte locali non ad uso residenziale. Non possono invece beneficiare dell’agevolazione i condomini costituiti da due o più unità immobiliari facenti parte di un edificio posseduto da un unico proprietario o in comproprietà di più soggetti.

L’assemblea del condominio dovrà approvare l’esecuzione degli interventi previsti per beneficiare della detrazione e il singolo condomino usufruirà della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili nel rispetto del Codice civile.

Si potrà decidere, in alternativa alla detrazione in cinque quote annuali, di optare per lo sconto in fattura anticipato dai fornitori di beni e servizi o per la cessione del credito d’imposta a favore dei fornitori o di altri soggetti, compresi gli istituti di credito. Le scelte possono essere effettuate liberamente e singolarmente dai condomini, alcuni potranno optare per lo sconto o per la cessione, mentre altri potranno optare per la detrazione in 5 anni ( modello 730 o modello redditi ).

Tutte queste procedure comporteranno un aumento di lavoro per l’Amministratore: dovrà individuare i fornitori di servizi e beni affidabili, disponibili a riconoscere lo sconto in fattura o i soggetti a cui cedere il credito d’imposta. Dovrà rivolgersi ai tecnici abilitati per il rilascio dell’attestazione energetica ante e post lavori, l’asseverazione per la sussistenza dei requisiti e la congruità delle spese sostenute, il visto di conformità rilasciato dal Responsabile dell’Assistenza fiscale del CAF o da un professionista, gli invii telematici all’ENEA e all’Agenzia delle entrate.

Gli uffici CAAF CGIL territoriali rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Fonte: Consorzio Caaf Cgil Nazionale