Il Super Ecobonus è un’ottima opportunità per tutti coloro che intendono eseguire interventi di efficientamento energetico o antisismico sulle unità immobiliari, possedute o detenute da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.

La detrazione del 110% è riconosciuta sulle spese sostenute relative a tre particolari categorie di interventi, ma solo se a seguito dei lavori eseguiti è garantito e certificato un aumento del livello di efficienza energetica degli edifici  o una riduzione del rischio sismico. Il beneficio fiscale è esteso anche ad altri tipi di interventi di efficienza energetica, i cosiddetti “interventi trainati”, esclusivamente se gli stessi sono effettuati congiuntamente ad uno dei tre interventi previsti per il Super Ecobonus.

 

INTERVENTI “TRAINANTI” TIPO DI EDIFICIO LIMITE MASSIMO DI SPESA
ISOLAMENTO

TERMICO

Edificio unifamiliare, villette a schiera 50.000 € per unità immobiliare
Edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari 40.000 € x N. unità immobiliare
Edificio composto da più di 8 unità immobiliari 30.000 € x N. unità immobiliare
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Edificio unifamiliare, villette a schiera 30.000 € per unità immobiliare
Edificio composto fino a 8 unità immobiliari 20.000 € x N. unità immobiliare
Edificio composto da oltre 8 unità immobiliari 15.000 € x N. unità immobiliare
INTERVENTI

ANTISISMICI ZONE 1-2-3

Unità immobiliari 96.000 €
Parti comuni dei condomini 96.000 € x N. unità immobiliare

 

Di seguito un esempio concreto:

il proprietario di un edificio unifamiliare intende realizzare il cappotto termico (spesa 21.000 €), sostituire le finestre comprensive di infissi (spesa  9.000 €) e installare pannelli solari per la produzione di acqua calda (5.000 €), sostenendo inoltre la spesa di € 1.800 per le attestazioni e asseverazioni necessarie rese dai tecnici abilitati.

ECOBONUS sino al 30 giugno 2020: detrazione spettante 22.570 € in 10 rate annuali pari a 2.257 €

(22.800 x 65% + 9.000 x 50% + 5.000 x 65%)

BONUS 110% dal 1.7.2020 al 31.12.2021: detrazione spettante 40.480 € in 5 rate annuali pari a 8.096 €

(21.000+9.000+5.000+1.800= 36.800 € + 10%)

In entrambi i casi il contribuente può optare per lo sconto in fattura anticipato dai fornitori di beni e servizi (100% per i lavori dal 1.07) oppure per la cessione del credito d’imposta a favore dei fornitori o di altri soggetti, compresi gli istituti di credito (110%). È del tutto evidente che i benefici per gli interventi suindicati sono un’occasione irripetibile di cui usufruire, inoltre la possibilità di ottenere da subito lo sconto in fattura, quindi a costo ZERO, rende ancor più appetibile la realizzazione di uno o più interventi anche se non erano programmati.

Proprio per il rilevante beneficio fiscale, l’iter per usufruire dell’agevolazione è più complesso, richiede ulteriori adempimenti e verranno eseguiti controlli più stringenti: l’individuazione di fornitori di servizi e beni affidabili che riconoscano lo sconto in fattura o di coloro a cui cedere il credito d’imposta, l’attestazione energetica a cura di un tecnico abilitato ante e post lavori (compresa l’APE), l’asseverazione attestante la sussistenza dei requisiti e la congruità delle spese sostenute rispetto ad ogni tipo di intervento, l’invio della comunicazione all’ENEA, il visto di conformità rilasciato dai RAF del CAAF o da un professionista, l’invio telematico al fine di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ecc.

Fonte Consorzio Nazionale CAAF Cgil